Videosorveglianza azienda


SISTEMI PROFESSIONALI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER AZIENDE, ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI A GENOVA E IN LIGURIA

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Quale migliore soluzione consente di controllare la propria attività in qualunque momento e da qualunque posto?

Le soluzioni di videosorveglianza e video-controllo per attività commerciali e aziende proposte da Tecnosicurezza ti permettono di avere sempre il pieno controllo sul tuo negozio e sulla tua attività. Un impianto di videosorveglianza di qualità è la garanzia che i prodotti installati saranno sempre reperibili sul mercato e che potranno integrarsi in futuro con modelli nuovi senza dover "buttare via tutto". Un installatore professionale di impianti di videosorveglianza è tenuto anche a informare il cliente, datore di lavoro, sugli adempimenti normativi che deve rispettare, per non incappare in sanzioni per il mancato rispetto della norma sui controlli a distanza dei suoi dipendenti.

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Facciamo chiarezza sulla videosorveglianza in ambito lavorativo

Quali obblighi un Datore di Lavoro deve adempiere per essere in regola con le disposizioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro?

  • Art. 4 della Legge n. 300 del 1970

    L'art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l'obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo dell'impianto. Questa è rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. Proprio la modulistica è una delle principali modifiche inserite nella nuova circolare n. 5/2018 del 19 febbraio 2018, in cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli strumenti, alle modalità e alle finalità per il controllo a distanza dei lavoratori.


TEMPI DI REGISTRAZIONE E ARCHIVIO IMMAGINI

Si fa presente che in linea generale il tempo di conservazione delle immagini è di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa e dell’Autorità Giudiziaria.

  • maggiori informazioni

    Per eventuali allungamenti dei tempi di conservazione delle immagini oltre le 24 ore e fino ad un massimo di 7 giorni, qualora ne ricorrono i presupposti di particolare rischiosità o specifiche esigenze tecniche, è necessario fornire una puntuale e specifica motivazione (Rif. Punto 3.4 del Provvedimento Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 e parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, prot. n. 176 del 2 settembre 2013, relativo ai chiarimenti sulla durata dell'eventuale conservazione).


Controllo a distanza

  • Lo Statuto dei Lavoratori

    L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori pone un divieto all’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività lavorativa. Si tratta di un divieto assoluto che può essere superato soltanto in presenza di esigenze organizzative, produttive, o di sicurezza o di tutela del patrimonio aziendale e previo accordo con le rappresentanze sindacali o con autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro (DTL). L’art. 4 della legge n. 300/1970, anche nella nuova formulazione, vieta il controllo c.d. a distanza. Il concetto di “distanza” fa riferimento sia alla distanza fisica, sia a quella temporale. Ne segue che non avranno incidenza fenomeni quali il mancato funzionamento dell’apparecchiatura, la consapevolezza della loro presenza da parte dei lavoratori, oppure l’utilizzo discontinuo delle stesse ai fini di controllo. In questo senso si è espressa la giurisprudenza: «Il divieto posto dall’art. 4 dello statuto dei lavoratori per il datore di lavoro di far uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza della attività dei lavoratori non è escluso né dalla circostanza che tali apparecchiature siano state solo installate ma non siano ancora funzionanti, né dall’eventuale preavviso dato ai lavoratori, i quali quindi siano avvertiti del controllo suddetto, né infine dal fatto che tale controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente (nella specie, il datore di lavoro aveva installato alcuni impianti audiovisivi destinati al controllo dell’uso e della conservazione dei cartellini segna-orario sistemati in apposite custodie all’ingresso dello stabilimento)» (Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 1986, n. 1490).

  • Installazione video in ambienti di lavoro

    L'art. 4, comma 1 (secondo comma del previgente articolo 4) ammette l’installazione di apparecchiature di controllo nel caso di esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro, o di tutela del patrimonio aziendale e comunque previo accordo con le Rappresentanze Sindacali unitarie o aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso degli impianti. L’accordo sindacale o l’autorizzazione delle DTL deve precedere l’installazione dell’apparecchiatura (es. di videosorveglianza), in quanto la norma sanziona a priori l’installazione prescindendo dalla circostanza che l’impianto venga utilizzato o meno. La ratio di questa impostazione giuridica è ascrivibile alla natura del reato previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, configurabile come reato di pericolo. Come noto, i reati di pericolo, che si distinguono dai c.d. reati di danno, sono quei reati per i quali la tutela penale viene accordata dall’Ordinamento giuridico quando il bene giuridico tutelato (la dignità e riservatezza del lavoratore) è semplicemente messo in pericolo (minacciato), senza che lo stesso sia effettivamente leso in tutto o in parte, come avviene nei reati di danno. Per quanto concerne l’impianto sanzionatorio, l’art. 23 comma 2 del Decreto ha modificato anche l’art. 171 del D.Lgs. n. 196/2003, confermando la tutela penale del divieto di operare controlli a distanza con impianti, strumenti e apparecchiature non accordate o non autorizzate preventivamente.

  • Sanzioni previste

    In conclusione, la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è assoggettata alle conseguenze di cui all’art. 38 dello Statuto dei lavoratori. La norma prevede l’ammenda da 154,94 euro a 1.549, 37 euro in alternativa all’arresto da 15 giorni a un anno. Nei casi più gravi, le due pene si applicano congiuntamente ed è prevista la pubblicazione della sentenza. È comunque possibile il ravvedimento operoso, che consente al contravventore di pagare evitando le conseguenze penali della sua condotta.

    *Tecnosicurezza segue il cliente in tutte le procedure di compilazione delle modulistica, dei relativi allegati e modalità di invio dell'istanza.

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